LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 21-10-1997
REGIONE UMBRIA

Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di
modificazione delle LL.RR. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989,
26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 52
del 29 ottobre 1997

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 3 del 1999 Articolo 49

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 9 del 1999 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 24 del 1999 Articolo 33

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 2 del 2000 Articolo 19

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 27 del 2000 Articolo 28

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 27 del 2000 Articolo 29

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 27 del 2000 Articolo 64

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 27 del 2000 Articolo 65

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 27 del 2000 Articolo 66

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 27 del 2000 Articolo 71

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale UMBRIA Numero 3 del 2000 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale UMBRIA Numero 3 del 2000 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale UMBRIA Numero 4 del 2000 Articolo 22

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 34 del 2000

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 14

               (Regolamento edilizio ed urbanistico).
    1.  Il  regolamento  edilizio  ed urbanistico comunale disciplina
l'attività  edilizia e gli interventi  ad  attuazione  diretta.  Esso
disciplina, tra l'altro:
    a)  il funzionamento della Commissione edilizia comunale e la sua
composizione;
    b) le normative  edilizie  relative  alle  singole  tipologie  di
intervento e la disciplina per il recupero del patrimonio edilizio ed
urbanistico  esistente, nonchè  per gli interventi di completamento o
ampliamento degli edifici in coerenza ai contenuti  ed  ai  parametri
stabiliti dal P.R.G.;
    c)  le  norme  specifiche  per  la  realizzazione  degli impianti
tecnologici, per la sicurezza delle costruzioni, per il  contenimento
energetico e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
    d)  le  norme  di  riferimento per l'apertura di nuovi accessi ai
fabbricati sulla  via  pubblica  e  per  le  aperture  esterne  degli
edifici,  nonchè   quelle per la realizzazione di corpi aggettanti su
spazi pubblici;
    e) le  norme  per  l'esatto  calcolo  dei  parametri  edilizi  ed
urbanistici.
    2.   Il  regolamento  edilizio  è   approvato  con  delibera  del
Consiglio comunale.
    3. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge, detta indirizzi per la formazione del
regolamento edilizio comunale.

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ARTICOLO 20

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 27 del 2000 Articolo 56

                   (Elementi del Piano attuativo).
    1. Il Piano attuativo è  costituito da:
    a)   relazione   tecnica  illustrativa  degli  interventi,  delle
motivazioni e dei criteri seguiti dal  piano,  con  riferimento  alle
previsioni del P.R.G.;
    b)   rappresentazioni   grafiche   con   contenuto  planimetrico,
altimetrico e planovolumetrico per riprodurre le previsioni del piano
in scala non inferiore al  rapporto  1:500,  ed  in  particolare  per
indicare dettagliatamente:
    I  -  gli elementi di arredo edilizio ed urbano, comprese le sedi
necessarie per la raccolta dei rifiuti;
    II - il sistema del verde pubblico e privato con la  tipologia  e
quantità   delle  alberature  da  scegliere  tra  quelle  autoctone e
comunque più  comunemente usate nell'arredo urbano;
    III  -  il  sistema  della  viabilità   veicolare,  pedonale   ed
eventualmente di quella ciclabile, nonchè  dei parcheggi nel rispetto
delle diverse esigenze di mobilità ;
    IV - le aree di sosta del sistema di trasporto pubblico;
    c) il programma 1ndicante le opere e gli interventi da effettuare
da parte della pubblica amministrazione;
    d) uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti connessi
all'attuazione  del  piano  attuativo,  come previsto dall'articolo 8
della legge  6  agosto  1967,  n.  765,  anche  in  riferimento  alla
previsione  di  massima  dei  costi  delle  opere  occorrenti  per le
sistemazioni generali necessarie per  l'attuazione  del  piano  e  di
quelle per l'acquisizione delle aree;
    e)   norme   di  attuazione  per  assicurare  il  rispetto  delle
previsioni e dei contenuti del P.R.G.;
    f) gli elenchi delle proprietà  e la  individuazione  delle  aree
destinate all'acquisizione;
    g) relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle
aree interessate, redatta secondo le direttive nazionali e regionali;
    h)   relazione   agroforestale,  ove  previsto  dal  P.R.G.,  che
indirizzi, nelle aree destinate a verde, la scelta e la  collocazione
delle specie da utilizzare in tali ambiti;
    i)  dichiarazione del tecnico abilitato attestante la conformità 
delle  previsioni  del  piano  al  P.R.G.,  al  regolamento  edilizio
comunale  ed alla pianificazione comunale di settore vigenti, nonchè 
il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie,
di quelle previste per l'abbattimento delle barriere  architettoniche
e per il contenimento dei consumi energetici, ove applicabili.

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