LEGGE REGIONALE N. 31 DEL
21-10-1997
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Indice:
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Il Consiglio
regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 14 (Regolamento edilizio ed urbanistico). 1. Il regolamento edilizio ed urbanistico comunale disciplina l'attività edilizia e gli interventi ad attuazione diretta. Esso disciplina, tra l'altro: a) il funzionamento della Commissione edilizia comunale e la sua composizione; b) le normative edilizie relative alle singole tipologie di intervento e la disciplina per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nonchè per gli interventi di completamento o ampliamento degli edifici in coerenza ai contenuti ed ai parametri stabiliti dal P.R.G.; c) le norme specifiche per la realizzazione degli impianti tecnologici, per la sicurezza delle costruzioni, per il contenimento energetico e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; d) le norme di riferimento per l'apertura di nuovi accessi ai fabbricati sulla via pubblica e per le aperture esterne degli edifici, nonchè quelle per la realizzazione di corpi aggettanti su spazi pubblici; e) le norme per l'esatto calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici. 2. Il regolamento edilizio è approvato con delibera del Consiglio comunale. 3. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta indirizzi per la formazione del regolamento edilizio comunale. |
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ARTICOLO 20
(Elementi del Piano attuativo). 1. Il Piano attuativo è costituito da: a) relazione tecnica illustrativa degli interventi, delle motivazioni e dei criteri seguiti dal piano, con riferimento alle previsioni del P.R.G.; b) rappresentazioni grafiche con contenuto planimetrico, altimetrico e planovolumetrico per riprodurre le previsioni del piano in scala non inferiore al rapporto 1:500, ed in particolare per indicare dettagliatamente: I - gli elementi di arredo edilizio ed urbano, comprese le sedi necessarie per la raccolta dei rifiuti; II - il sistema del verde pubblico e privato con la tipologia e quantità delle alberature da scegliere tra quelle autoctone e comunque più comunemente usate nell'arredo urbano; III - il sistema della viabilità veicolare, pedonale ed eventualmente di quella ciclabile, nonchè dei parcheggi nel rispetto delle diverse esigenze di mobilità ; IV - le aree di sosta del sistema di trasporto pubblico; c) il programma 1ndicante le opere e gli interventi da effettuare da parte della pubblica amministrazione; d) uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti connessi all'attuazione del piano attuativo, come previsto dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, anche in riferimento alla previsione di massima dei costi delle opere occorrenti per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano e di quelle per l'acquisizione delle aree; e) norme di attuazione per assicurare il rispetto delle previsioni e dei contenuti del P.R.G.; f) gli elenchi delle proprietà e la individuazione delle aree destinate all'acquisizione; g) relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, redatta secondo le direttive nazionali e regionali; h) relazione agroforestale, ove previsto dal P.R.G., che indirizzi, nelle aree destinate a verde, la scelta e la collocazione delle specie da utilizzare in tali ambiti; i) dichiarazione del tecnico abilitato attestante la conformità delle previsioni del piano al P.R.G., al regolamento edilizio comunale ed alla pianificazione comunale di settore vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di quelle previste per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il contenimento dei consumi energetici, ove applicabili. |
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